Sentenza Cassazione Civile n. 9544 del 25/05/2020 – Sentenze La Legge per Tutti (2024)

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2020, (ud. 18/09/2019, dep. 25/05/2020), n.9544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3584-2019 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GOLAMETTO

4, presso lo studio dell’avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERDINANDO EMILIO

ABBATE;

– ricorrente –

contro

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 1963/2018 E.R. della CORTE D’APPELLO di

PERUGIA, depositato il 21/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Perugia, con decreto n. 2767/2018, accogliendo il ricorso proposto da B.A. L. n. 89 del 2001, ex art. 3, condannava il Ministero della giustizia al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 750,00 a titolo di indennizzo per la violazione del termine di durata ragionevole del procedimento e per l’effetto liquidava le spese processuali in complessivi Euro 211,00.

Avverso il decreto della Corte di appello di Perugia la B. propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo.

Il Ministero della giustizia ha depositato un mero atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Diritto

ATTESO

che:

– con l’unico motivo la ricorrente denuncia,ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2233 c.c., comma 2, e con le norme del D.M. n. 55 del 2014. A detta della ricorrente, l’importo delle spese di lite liquidato dalla Corte di appello di Perugia sarebbe al di sotto dei valori minimi individuati dal D.M. n. 55 del 2014 e dalle relative Tabelle poichè, pur applicando i parametri minimi ridotti del 50% per ogni singola voce da riconoscere (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale), il totale minimo da liquidare avrebbe dovuto essere corrispondente all’importo di Euro 286,00 (anzichè di Euro 210,00).

La censura è fondata.

L’importo complessivo dei compensi professionali, relativi al giudizio definito con l’impugnato decreto, come liquidato dalla Corte di Perugia risulta certamente inferiore al totale del minimo tabellare, avuto riguardo ai parametri tariffari contemplati dal D.M. n. 55 del 2014. Infatti, pur applicando la massima riduzione ai singoli importi spettanti per ciascuna voce, ai sensi del citato D.M., art. 4, comma 1, si perviene al riconoscimento della somma totale di Euro 286,00, così computata: Euro 67,50 per la fase di studio della controversia (a fronte di Euro 135,00 come importo medio ordinario); Euro 67,50 per la fase introduttiva del giudizio (a fronte di Euro 135,00 quale importo medio ordinario); Euro 51,00 per la fase istruttoria (e non Euro 119,00, come richiesto dal ricorrente, computando l’importo liquidato quale risultante per effetto della riduzione del 70% – applicabile per tale voce rispetto alla somma ordinaria prevista in tabella di Euro 170,00); Euro 100,00 per la fase decisionale (a fronte di Euro 200,00 quale importo medio ordinario). Pur corrispondendo gli importi minimi liquidabili con riferimento alle voci relative allo studio della controversia, alla fase introduttiva e a quella decisionale a quelli richiesti dal ricorrente, la somma imputabile al minimo per la fase istruttoria è stata invocata in misura eccedente rispetto a quella prevista per tabella.

Peraltro, è stato anche chiarito come, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, (che detta i criteri da applicare nel regolare le spese di causa, mentre ilD.M. n. 140 del 2012, regola la materia dei compensi tra professionista e cliente:Cass. 17 gennaio 2018 n. 1018), non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell’art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.

La liquidazione disposta dalla Corte di appello Perugia in complessivi 210,00 Euro, invece, è stata operata senza dare alcuna adeguata motivazione, una determinazione globale dei compensi, in misura inferiore a quelli minimi di cui alla tabella12 allegata al D.M. 10 marzo 2014,n. 55, (Cass. 15 dicembre 2017 n. 30286;Cass. 31 gennaio 2017 n. 2386;Cass. 16 settembre 2015 n. 18167).

In definitiva, il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato cassato in relazione alla determinazione delle spese processuali, con rinvio alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà nuovamente sul punto alla luce dei principi sopra illustrati, oltre a regolare le spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la decisione impugnata in relazione alla determinazione delle spese processuali e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-2 Sezione Civile, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2020

Sentenza Cassazione Civile n. 9544 del 25/05/2020 – Sentenze La Legge per Tutti (2024)

References

Top Articles
How to Add Fillings to Sourdough + Easy Olive Sourdough Bread Recipe - The Clever Carrot
Novel Recipes: Summer Reading You Can Sink Your Teeth Into
Hardheid van drinkwater - Waterbedrijf Groningen
Faketoks Twitter
Sigma Aldrich Calculator
Weldmotor Vehicle.com
Jailbase Milwaukee
Folsom Gulch Covid
1888 Metro 8
Pip Calculator | Myfxbook
Katmoie
Target Stocker Careers
Fisher-Cheney Funeral Home Obituaries
Smith And Wesson Nra Instructor Discount
Ultimate Guide to Visiting Dungeness, UK
Jinx Cap 17
512-872-5079
Satta King Peshawar
Wsbtv Traffic Map
Chittenden County Family Court Schedule
Scrap Metal Prices in Indiana, Pennsylvania Scrap Price Index,United States Scrap Yards
Hose Woe Crossword Clue
Los Garroberros Menu
Nbc Breaking News Nyc
Best Pizza Marlton
Aerospace Engineering | Graduate Degrees and Requirements
Tulare Lake’s ghostly rebirth brings wonder — and hardship. Inside a community's resilience
Adriana Zambrano | Goosehead Insurance Agent in Metairie, Louisiana
Wjar Channel 10 Providence
Late Bloomers Summary and Key Lessons | Rich Karlgaard
Target Savannah Mall Evicted
Mula Pelada
Craigslist In Visalia California
Hourly Pay At Dick's Sporting Goods
Thomas E Schneider Jeopardy
Bridger Elementary Logan
Teamnet O'reilly Login
Ken Garff Collision St George
Shs Games 1V1 Lol
JPX Studios/item asylum
Acbl Homeport
600 Aviator Court Vandalia Oh 45377
New York Rangers Hfboards
Hershey Company Myhr
About My Father Showtimes Near Marcus Saukville Cinema
Bn9 Weather Radar
Disney Immersive Experience Cleveland Discount Code
Csgo Xray Command
Rush Copley Swim Lessons
Varsity Competition Results 2022
Clarakitty 2022
[US/EU] ARENA 2v2 DF S4 Rating Boost 0-1800 / Piloted/Selfplay / ... | ID 217616976 | PlayerAuctions
Latest Posts
Article information

Author: Dr. Pierre Goyette

Last Updated:

Views: 6223

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dr. Pierre Goyette

Birthday: 1998-01-29

Address: Apt. 611 3357 Yong Plain, West Audra, IL 70053

Phone: +5819954278378

Job: Construction Director

Hobby: Embroidery, Creative writing, Shopping, Driving, Stand-up comedy, Coffee roasting, Scrapbooking

Introduction: My name is Dr. Pierre Goyette, I am a enchanting, powerful, jolly, rich, graceful, colorful, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.